L’art. 1, co. 107 – 109, della legge di Bilancio 2023 ha operato una riapertura dei termini per procedere alla rideterminazione del costo fiscale di:
▪ terreni (agricoli o edificabili)
▪ partecipazioni (quotate o non quotate)
posseduti al 1/01/2023 al di fuori del regime d’impresa.
NEW: rispetto alla analoga procedura disposta negli ultimi anni, la rivalutazione è stata estesa alle partecipazioni “quotate” con ciò intendendosi quelle negoziate in “mercati regolamentati” o in “sistemi multilaterali di negoziazione”.
Entro il termine del 15/11/2023 (N.B.: non nel mese di giugno come avveniva in passato) deve intervenire:
– l’asseverazione della perizia
– il versamento dell’imposta (1° delle 3 rate annuali, o versamento in soluzione unica).
ASPETTI GENERALI |
SOGGETTI INTERESSATI
La rivalutazione, come in passato, può essere effettuata:
➔ dalle persone fisiche (inclusi gli imprenditori agricoli), per i beni posseduti a titolo privato.
Altri soggetti interessati:
AMBITO OGGETTIVO
Data del possesso: i beni devono essere detenuti alla data del 1° gennaio 2023.
Diritti rivalutabili: è ammesso rideterminare il costo fiscale dei seguenti diritti:
PERIZIA GIURATA DI STIMA |
La perizia giurata di stima deve essere:
➔ redatta da tecnici a tal fine abilitati
➔ asseverata entro il 15/11/2023.
ASSEVERAZIONE: la perizia può essere presentata per l’asseverazione (CM 81/2002) sia presso la
cancelleria del tribunale che presso l’ufficio di un giudice di pace o un notaio.
PERIZIA RIVALUTAZIONE PARTECIPAZIONI |
In caso di rivalutazione di una partecipazione:
PARTECIPAZIONI QUOTATE: la base imponibile dell’imposta sostitutiva deve essere pari al loro “valore normale” determinato ex art. 9, co. 4, lett. a), TUIR, e cioè in base in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati in tutto il mese di dicembre 2022.
PERIZIA RIVALUTAZIONE TERRENI |
In caso di rivalutazione di un terreno il costo della perizia, se effettivamente sostenuto e a carico del contribuente, può essere portato ad “incremento” del costo rivalutato.
IMPOSTA SOSTITUIVA |
DETERMINAZIONE IMPOSTA: al valore della perizia vanno applicate le seguenti aliquote:
VERSAMENTO: L’imposta dovuta va versata entro il 15/11/2023
L’imposta sostitutiva può essere compensata in F24 con crediti disponibili.
COMPROPRIETÀ: nel caso di bene in comproprietà il versamento va effettuato pro-quota da ciascun comproprietario
PARTECIPAZIONI QUOTATE |
Per le partecipazioni quotate l’opzione per l’affrancamento deve essere comunicata all’intermediario finanziario presso cui sono depositate le partecipazioni quotate.
Nella citata Interr. Parlam. 18/01/2023, il MEF ha chiarito che
▪ come avviene per la rivalutazione delle partecipazioni non quotate, il versamento dell’imposta
sostitutiva deve essere fatto a cura del contribuente e non da parte dell’intermediario
▪ possono avvalersi del regime anche i contribuenti che optano per il regime del risparmio gestito ex art. 7 del DLgs. 461/97.
CESSIONE PRIMA DEL 15/11/2023: ove il contribuente intenda cedere la partecipazione prima del 15 novembre 2023 e abbia optato per l’applicazione del regime del risparmio amministrato o gestito,
➔ lo stesso dovrà fornire prova all’intermediario di aver versato prima della cessione della partecipazione l’imposta sostitutiva o almeno la prima rata, ancorché non siano ancora scaduti i termini per il versamento (15 novembre 2023),
➔ al fine di consentire all’intermediario di utilizzare il valore rideterminato ai fini del calcolo dell’eventuale plusvalenza”.
RECUPERO DELL’IMPOSTA DA PRECEDENTI RIVALUTAZIONI |
I soggetti che si avvalgono della rivalutazione dei valori al 1/01/2023:
✓ ove abbiano già rideterminato il valore del medesimo bene in occasione di precedenti edizioni della procedura agevolata
✓ possono recuperare l’imposta già versata secondo 2 procedure alternative:
ADEMPIMENTI DICHIARATIVI |
I dati relativi alla rideterminazione dei valori andranno indicati nel mod. Redditi 2024,rispettivamente
▪ a quadro RM (terreni)
▪ a quadro RT (partecipazioni)
OMESSA INDICAZIONE: tale eventualità (CM 35/2004 e CM 1/2013):
➔ non pregiudica gli effetti della rivalutazione, che resta valida, essendo la stessa perfezionata con il versamento dell’intero importo o della 1° rata (se versamento rateale).
➔ comporta la sanzione da €. 250 a € 2.000 (art. 8 DLgs. 471/97).
CASI PARTICOLARI E CHIARIMENTI AGENZIA DELLE ENTRATE |
Trattandosi di una riapertura dei termini (viene rinnovato l’applicazione dell’art. 2 c. 2, DL. 282/2002),
risultano attuali numerosi interventi di prassi prodotti fino ad oggi (irrevocabilità o ritrattabilità, omesso versamento, recupero imposta anni precedenti, casi particolari, successione/donazione, omessa indicazione in dichiarazione) trattati da ultimo nella RF – 030/2022 a cui si rinvia.