LEGGE DI BILANCIO 2023 – LE PRINCIPALI MISURE FISCALI (2° parte)

Si prosegue l’analisi delle disposizioni di natura fiscale introdotte dalla Legge di Bilancio 2023,
definitivamente approvata in data 29/12/2022.

AGEVOLAZIONI PICCOLA PROPRIETÀ CONTADINA (co. 110 e 111)

Ai sensi dell’art. 2, co. 4.bis, DL n. 194/2009, al trasferimento a titolo oneroso di terreni “agricoli” ai sensi degli strumenti urbanistici vigenti a favore di coltivatori diretti/IAP già iscritti nella relativa Gestione previdenziale è soggetto (art. 2, co. 4-bis, DL n. 194/2009):
– a imposta di registro ed imposta ipotecaria in misura fissa e ad imposta catastale dell’1%
– alla riduzione al 50% dell’onorario notarile.
Il nuovo co. 4-ter introdotto all’art. 2 dispone, ora, che l’agevolazione viene estesa ai medesimi atti:
– a favore di persone fisiche di età inferiore a 40 anni non ancora iscritti alla gestione
previdenziale dei coltivatori diretti/IAP
– che dichiarino, all’atto di trasferimento, di voler conseguire detta iscrizione entro 24 mesi.

CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ PER LE IMPRESE ENERGETICHE (co. da 115 a 121)

Al fine di contenere gli effetti dell’aumento dei prezzi del settore energetico
– è istituito un contributo di solidarietà straordinario per l’anno 2023 per i soggetti che producono, importano, distribuiscono o vendono energia elettrica, gas naturale o prodotti petroliferi
– viene modificata la disciplina del contributo straordinario contro i rincari energetici per l’anno 2022.

CRIPTO-ATTIVITÀ (co. da 126 a 144)

Si rimanda ad articolo dedicato all’argomento: https://www.studiomaggiotti.com/2023/01/16/cripto-attivita-co-da-126-a-144/

IMPOSTA DI BOLLO

Con modifica del co. 2-ter, art. 13, della Parte I della Tariffa allegata al Dpr 642/72:
l’imposta di bollo del 2‰
▪ viene estesa alle cripto-attività
e si rende dovuta anche in assenza di comunicazione inviata alla clientela da parte del gestore.

Ivafe: con modifica del co. 18, art. 19, DL n. 201/2011, è previsto che l’imposta del 2‰ è dovuta:
– anche in caso di cripto attività detenute presso intermediari non residenti
– anche dai soggetti diversi da quelli obbligati al monitoraggio (es: dalle società).

CRIPTO ATTIVITÀ NELL’ATTIVITÀ DI IMPRESA

Con integrazione all’art. 110 del TUIR viene disposto che non concorrono a formare il reddito d’impresa i componenti positivi e negativi risultanti dalla “valutazione” delle cripto-attività alla data di chiusura del periodo d’imposta, a prescindere dall’imputazione al conto economico con disposizione applicabile anche ai fini dell’Irap.

PARTITA IVA – CONTROLLI PREVENTIVI (co. da 148 a 150)

Al fine di rafforzare i controlli preventivi previsti dal co. 15-bis, art. 35, Dpr 633/72 per l’attribuzione della partita Iva, sono inseriti i seguenti nuovi commi al citato art. 35, relativi alla ricerca di elementi di rischio riferibili al contribuente.

APERTURA DELLA PARTITA IVA (co. 15-bis.1)
L’Agenzia Entrate effettua specifiche analisi del rischio connesso al rilascio di nuove partite IVA, in esito alle quali l’ufficio può invitare il contribuente a esibire:
i documenti contabili obbligatori di cui agli artt. 14 (libro giornale e libro degli inventari; registri Iva e scritture ausiliarie per le imprese) e 19 (registri per i professionisti) del Dpr 600/73
▪ e di ogni altro documento che
✓ attesti l’effettivo esercizio di un’attività economica
✓ e dimostri l’assenza dei profili di rischio individuati.

Cessazione d’ufficio: l’Ufficio emana provvedimento di cessazione della partita IVA in caso:
– di mancata comparizione in ufficio del contribuente
– o di esito negativo dei riscontri operati sui documenti esibiti.

Nuova richiesta di Partita Iva (co. 15-bis.2): in caso di cessazione ex co. 15-bis e 15-bis.1, la P. Iva può
essere successivamente richiesta dal medesimo soggetto solo previo rilascio:
✓ di polizza fideiussoria/fideiussione bancaria
✓ per la durata di 3 anni dalla data del rilascio e per un importo non inferiore a € 50.000.

Violazioni fiscali commesse prima della cessazione d’ufficio: la fideiussione dev’essere di importo pari alle somme, se superiori a € 50.000, dovute a seguito delle violazioni (se non ne è intervenuto il versamento)

SANZIONI : il destinatario della “cessazione d’ufficio” della P.Iva, ai sensi dei citati co. 15-bis e 15-bis.1 è soggetto alla sanzione amministrativa di € 3.000 irrogata contestualmente al Provvedimento che dispone la cessazione della partita IVA.

VENDITA BENI TRAMITE PIATTAFORME DIGITALI (co. 151)

Al prevenire le frodi Iva nel settore delle vendite on-line di determinati beni (telefoni cellulari, tablet,
consolle da gioco , ecc.) è disposto che:
▪ il soggetto passivo IVA che facilita, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica (quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi) le vendite di determinati beni mobili esistenti in Italia, effettuate nei confronti di cessionario “privato”
▪ è tenuto a inviare all’Agenzia Entrate i dati relativi ai fornitori e alle operazioni effettuate.

RESPONSABILITÀ PER OPERAZIONI IVA INESISTENTI (co. 152)

L’art. 6, co. 9-bis.3, Dlgs n. 471/97, prevede che:
– in presenza di operazioni oggettivamente esenti Iva, non imponibili o esclusi da Iva
– ove il cessionario/committente applichi erroneamente il reverse charge
– l’Ufficio procede a espungere l’operazione (sia dall’Iva a debito che a credito) dalla liquidazione Iva
La disposizione si applica anche nei casi di operazioni inesistenti; tuttavia, in tal caso, si applica la
sanzione tra il 5% ed il 10% dell’imponibile, con un minimo di €. 1.000.

 Ora, viene previsto che, in deroga a quest’ultima disposizione se presenti entrambi i seguenti fatti:
✓ in presenza di operazione inesistente (assoggettata a reverse charge dal cessionario/committente)
✓ determinata da un “intento di evasione o di frode” del quale il cessionario/committente era
“consapevole” (anche se non correo)

Allora il cessionario/committente è punito con la sanzione per indebita detrazione (90% dell’Iva detratta).

TREGUA FISCALE (co. da 153 a 252)
CREDITO D’IMPOSTA INVESTIMENTI NEL MEZZOGIORNO – PROROGA (co. 265-266)

Con modifica del co. 98, art. 1, L. n. 208/2015, è prorogato al 31/12/2023 il credito d’imposta
– per investimenti per acquisto beni strumentali nuovi (macchinari, impianti e attrezzature varie)
– destinati a strutture produttive ubicate nelle Regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo).

Nota: il credito d’imposta spetta nella misura massima prevista dalla Carta degli aiuti a finalità regionale
2014-2020, e cioè, nella misura
– del 25%: per le grandi imprese situate in Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna
– del 10%: per le grandi imprese situate in determinati comuni delle regioni Abruzzo e Molise.
Tale intensità di aiuto può essere maggiorata di un massimo di 20 punti percentuali per le piccole imprese e di un massimo di 10 punti percentuali per le imprese di medie dimensioni.

CREDITO D’IMPOSTA NELLE ZES (co. 267)

Con modifica dell’art. 5, co. 2, DL n. 91/2017, è prorogato al 31/12/2023 il credito di imposta per investimenti nelle ZES (Zone Economiche Speciali).

CREDITO D’IMPOSTA POTENZIATO PER R&S NEL MEZZOGIORNO – PROROGA (co. 268)

Con modifica del co. 185, art. 1, L. n. 178/2020, è prorogato al 31/12/2023
✓ il credito di imposta nelle misura “potenziata” (in luogo dell’ordinario 10% previsto per la generalità delle imprese per l’anno 2023)
✓ per investimenti in ricerca e sviluppo in favore delle imprese operanti nel Mezzogiorno (regioni
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia).

CREDITO D’IMPOSTA R&S (co. 271 e 272)

In relazione al credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo è disposto quanto segue.
PROROGA DEL RIVERSAMENTO DELL’INDEBITO UTILIZZO
Con modifica del co. 9, art. 5, DL n. 146/2021 è disposto che i soggetti che hanno utilizzato in
compensazione il credito di imposta per ricerca e sviluppo in eccedenza rispetto a quanto spettante:
▪ sono tenuti a inviare telematicamente l’istanza di riversamento spontaneo di tale eccedenza
entro il 30/11/2023 (in luogo del 31/10/2023).

CERTIFICAZIONE DEGLI INVESTIMENTI
Con modifica del co. 2, art. 23, DL n. 73/2022 è disposto che (v. RF 084/2022) la certificazione attestante la qualificazione degli investimenti effettuati/da effettuare ai fini della classificazione nell’ambito di attività ammesse al credito d’imposta per gli investimenti
– in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica (inclusa quella finalizzata agli obiettivi di innovazione digitale 4.0/transizione ecologica), design/ideazione estetica di cui all’art. 1, co. 200.202, L. 160/2019
– nonché al (precedente) credito d’imposta ricerca e sviluppo di cui all’art. 3, DL n. 145/2013 possono essere richieste a condizione che la violazione relativa all’utilizzo dei crediti d’imposta non sia stata già constatata con un PVC

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