CRIPTO-ATTIVITÀ (co. da 126 a 144)

Si rimanda ad articolo dedicato all’argomento Il regime delle cripto-attività viene disciplinato in modo specifico; in particolare la tassazione permane nell’alveo dei redditi diversi di cui all’art. 67 Tuir, ma con l’introduzione di specifiche disposizioni.

TASSAZIONE DELLE OPERAZIONI

La nuova lett. c-sexies) introdotta al co. 1, art. 67, Tuir dispone che costituiscono redditi diversi:
▪ le plusvalenze/altri proventi realizzati mediante rimborso, cessione a titolo oneroso o permuta (in quest’ultimo caso è esclusa la permuta tra cripto attività “aventi le medesime caratteristiche e funzioni”, cd. “swap” di cripto valute, a differenza di quanto sostenuto dall’Interpello n. 788/2021 in precedenza) o detenzione di cripto-attività, comunque denominata, archiviata o negoziata elettronicamente tramite tecnologie di registri distribuiti o tecnologie equivalenti
non inferiori complessivamente a € 2.000 nel periodo d’imposta.

DETERMINAZIONE DEL REDDITO
Con modifica dell’art. 68, Tuir, è previsto che:
✓ le plusvalenze sono abbattute delle eventuali minusvalenze relative alle cripto attività
✓ ove le minusvalenze eccedano le plusvalenze per un importo superiore a € 2.000, detta eccedenza è riportabile in deduzione dall’ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, non oltre il 4°, fornendone indicazione nella relativa dichiarazione dei redditi

Periodo transitorio: viene concesso di portare in deduzione dalle plusvalenze generate dal 2023 le eventuali minusvalenze su cripto-attività realizzate in precedenza, fino al 31/12/2022.

Costo/valore “di carico”: viene espressamente chiarito che il costo fiscalmente riconosciuto va documentato con “elementi certi e precisi” a cura del contribuente; in caso contrario è pari a zero.

Acquisizione per titolo gratuito: anche in tal caso viene esteso il trattamento previsto per le quote di partecipazione; in particolare, il donatario deve assumere quale costo fiscalmente riconosciuto
nel caso di successione: il valore dichiarato agli effetti dell’imposta di successione (o accertato dall’Ufficio)
nel caso di donazione: il costo rilevante per il del donante.

MODALITÀ DI TASSAZIONE
Con modifiche apportate all’art. 5, 6 e 7 del D.lgs. 461/1997:
▪ viene estesa alla fattispecie l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 26%
▪ viene prevista la possibilità di optare per l’applicazione, ad opera di un intermediario finanziario:
✓ del regime del cd. “risparmio amministrato” (in presenza di un rapporto di custodia,
amministrazione, o deposito delle cripto attività)
✓ o del regime del cd. “risparmio gestito”

RIDETERMINAZIONE DEL COSTO FISCALE AL 1/01/2013

Alla luce del nuovo regime introdotto, è stata prevista la possibilità di rideterminare il costo fiscalmente riconosciuto per ciascuna cripto-attività posseduta all’1/01/2023:
▪ in luogo del costo/valore di acquisto è possibile assumere il valore normale al 1/01/2023, determinato ai sensi dell’art. 9 del TUIR
▪ previa assoggettamento ad imposta sostitutiva nella misura del 14%.

Minusvalenza: l’assunzione di tale valore normale non può determinare una minusvalenza deducibile o riportabile alle annualità successive.

Termini di versamento: l’imposta va versata in unica soluzione entro il 30/06/2023 o in un massimo di 3 rate annuali di pari importo a partire dal 30/06/2023 (sulla 2° e 3° rata sono avuti gli interessi del 3%).

REGOLARIZZAZIONE

I contribuenti (persone fisiche/ENC/società semplici residenti in Italia) che non hanno indicato nel mod. Redditi PF le cripto-attività detenute fino al 31/12/2021:
▪ ai fini del monitoraggio (a quadro RW)
▪ ivi inclusi gli eventuali redditi relativi
possono procedere:
➔ a presentare apposita dichiarazione di regolarizzazione, con indicazione di tali attività
➔ con versamento di un importo forfettizzato a titolo di sanzioni e di eventuali imposte/interessi.

IMPORTI DOVUTI
Gli importi dovuti per ciascuna annualità variano a seconda che il contribuente abbia o meno realizzato redditi (diversi da quelli relativi alla cripto attività) in tale annualità:

Modalità e termini di versamento: sono stabiliti con Provvedimento dell’Agenzia Entrate.

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