l’Inps ha recentemente reso noto che dal 1/03/2023 l’Assegno unico e universale sarà erogato d’ufficio, senza la necessità di presentare una nuova domanda per i soggetti che nel periodo tra gennaio 2022 e febbraio 2023 abbiano presentato la domanda e la stessa non sia stata respinta, revocata o decaduta oppure oggetto di rinuncia da parte del richiedente.
L’Inps farà riferimento ai dati presenti nelle domande già acquisite e agli altri dati rilevati dall’ISEE.
VARIAZIONI DA SEGNALARE
Alcune circostanze obbligano alla modifica della domanda di Assegno unico inizialmente presentata:
– la nascita di figli
– la variazione o inserimento della condizione di disabilità del figlio
– le variazioni della dichiarazione relativa alla frequenza scolastica/corso di formazione per il figlio maggiorenne (18-21 anni)
– le modifiche attinenti all’eventuale separazione/coniugio dei genitori
– i criteri di ripartizione dell’Assegno tra i due genitori sulla base di apposito provvedimento del giudice o dell’accordo tra i genitori
– variazione delle condizioni che occorrono per la spettanza delle maggiorazioni previste dagli artt. 4 e 5 del D.Lgs n. 230/2021
– variazioni delle modalità di pagamento prescelte dal richiedente e/o dall’eventuale altro genitore.
In caso di soggetti che non hanno mai beneficiato dell’Assegno unico e universale (ovvero che hanno presentato domanda sino al 28 febbraio 2023, ma per i quali la domanda stessa si trova in uno dei seguenti stati “Respinta”, “Decaduta”, “Rinunciata” o “Revocata”), al fine del riconoscimento del beneficio per l’annualità che decorre dal 1° marzo 2023, sarà necessario procedere alla presentazione di una nuova domanda di Assegno unico e universale.
Modalità di presentazione: va inoltrata all’INPS attraverso i seguenti canali:
– portale web dell’Istituto: www.inps.it
– Contact Center Integrato, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
– Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.
Decorrenza della prestazione: le domande presentate:
✓ entro il 30 giugno dell’anno di riferimento: l’Assegno è riconosciuto a decorrere dal mese di marzo
del medesimo anno
✓ dal 1° luglio dell’anno di riferimento: la prestazione decorre dal mese successivo a quello della
domanda stessa.
Permane l’obbligo di presentare il nuovo ISEE 2023 entro il 30/06/2023 nel caso in cui (per redditi non superiori a €. 40.000), si intenda fruire dell’Assegno nella maggiore misura prevista rispetto a quella minima.
Si rammenta che:
▪ anche l’assegno unico (al pari delle altre prestazioni INPS) è correlato all’andamento
dell’inflazione; è, dunque, atteso un incremento del suo importo
▪ il DDL di bilancio 2023 approvato dal Governo prevede alcune maggiorazioni, dal 2023:
– del 50% per il primo anno di vita del bambino
– di un ulteriore 50% per le famiglie composte da 3 o più figli, fino ai tre anni di vita del bambino.
Inoltre è prevista la stabilizzazione della maggiorazione per i figli disabili maggiorenni fino a 21 anni
(prevista per il solo 2022).