BONUS INVESTIMENTI IN BENI GENERICI ENTRO FINE ANNO

Il 31 dicembre termina la possibilità di poter maturare un credito d’’imposta del 6% per investimenti in beni generici. In particolare il credito spetta per gli investimenti effettuati dalle imprese o lavoratori autonomi:
– fino al 31/12/2022
– o fino al 30/06/2023 a condizione che entro il 31/12/2022 si sia perfezionata la “prenotazione” (sia stato
accettato l’ordine e siano versati acconti pari almeno al 20% del costo di acquisizione).
Si analizzano le condizioni da rispettare per poter ottenere il credito.

Come noto, a partire dal 2020 è avvenuto un avvicendamento delle agevolazioni riferite:
– all’iperammortamento sui beni Industria 4.0 e sui beni immateriali interconnessi ad un bene Industria 4.0
– al superammortamento di beni diversi da quelli precedenti
sostituite da un credito d’imposta, calcolato con aliquote agevolative differenziate.

La legge di bilancio 2021 prima e la legge di bilancio 2022 dopo hanno prorogato e potenziato le suddette agevolazioni che ad oggi si presentano nel seguente modo:
▪ investimenti in beni “generici” (cioè diversi da quelli “4.0” di cui alle Tabelle A e B, L. n. 232/2016)
✓ l’agevolazione è prevista per gli investimenti “effettuati” fino al 31/12/2022
✓ salvo la possibilità di “prenotazione” entro tale data (tramite ordine e acconto di almeno il 20%)
con la “effettuazione” dell’investimento entro il 30/06/2023
▪ investimenti ai beni materiali e immateriali “4.0” di cui alle Tabelle A e B, L. n. 232/2016
✓ opera fino al 31/12/2025 con progressiva riduzione delle aliquote di computo, nel 2024 e 2025.

Di seguito si analizza il regime applicabile ai “beni generici”, alla luce della prossima scadenza.

AMBITO SOGGETTIVO

Per quanto attiene l’ambito soggettivo del credito d’imposta per investimenti in beni materiali ed immateriali nuovi “generici”, l’art. 1 co. 1054 e 1055 dell’art. 1, L. n. 178/2020, ha previsto il suo riconoscimento per gli investimenti effettuati:
▪ dalle imprese
▪ dai lavoratori autonomi

Requisiti per l’utilizzo del credito d’imposta
Il contribuente è legittimato alla fruizione del credito d’imposta qualora:
al momento dell’utilizzo in compensazione (presentazione di ciascun mod. F24)
➔ l’impresa/professionista:
▪ ha correttamente proceduto al versamento dei contributi previdenziali/assistenziali
▪ riferiti ai “lavoratori”
certificato dalla disponibilità di un DURC “in corso di validità” al momento della fruizione (CM 9/2021).

BENI AGEVOLATI

L’agevolazione si applica agli investimenti dotati delle seguenti caratteristiche:
beni materiali, strumentali, nuovi (diversi da quelli Industria 4.0)
beni immateriali strumentali (diversi da quelli Industria 4.0)
destinati a strutture produttive situate in Italia.

BENI OGGETTIVAMENTE ESCLUSI: la norma prevede espressamente l’esclusione dei seguenti beni:
fabbricati e costruzioni
▪ beni immateriali (sono agevolati nell’ambito del cd. “iperammortamento” – v. oltre)
▪ beni ai quali si applica un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%
▪ beni ricompresi nei seguenti gruppi:

▪ tutti i veicoli di cui all’art. 164 comma 1 Tuir.

CALCOLO DEL CREDITO D’IMPOSTA

Il credito d’imposta si calcola applicando al costo fiscalmente rilevante del bene un coefficiente fisso:

Per i beni in esame, quindi, l’agevolazione si esaurisce (salvo proroghe future) con riferimento agli investimenti:
effettuati entro il 31/12/2022
“prenotati” entro il 31/12/2022 ed effettuati entro il 30/06/2023

INDIVIDUAZIONE DEL PERIODO “DI EFFETTUAZIONE”

Per individuare il periodo di effettuazione dell’investimento (e, pertanto, la spettanza dell’agevolazione e
misura del beneficio applicabile) è necessario avere riguardo (sia per le imprese che per i lavoratori autonomi) al principio di competenza ex art. 109, co. 1 e 2, TUIR (CM 4/2017), in base al quale le spese
di acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili,
▪ alla data della consegna o spedizione;
▪ oppure, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale senza tener conto di clausole di riserva della proprietà.
Bisogna poi tenere conto delle seguenti situazioni particolari

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