Entro il prossimo 16 dicembre è dovuto: l’acconto dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle rivalutazioni dei fondi per il Trattamento di fine rapporto (Tfr) pari al 17%. Il versamento dell’imposta è a carico del datore di lavoro o ente pensionistico e deve essere effettuata in due rate: acconto entro il 16 dicembre mentre il saldo è dovuto entro il 16 febbraio 2023. L’imposta sostitutiva non è dovuta per i contribuenti che aderiscono a una forma pensionistica complementare. In questo caso, infatti, il lavoratore è privo del Tfr che viene interamente destinato al fondo pensione. |
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