L’INPS con il messaggio n. 3805 del 20/10/2022 ha fornito nuovi chiarimenti sull’indennità una tantum di 200 euro di luglio 2022 introdotta dall’art. 31 del DL 50/2022.
Sempre nella giornata di ieri, con il messaggio n. 3806, l’INPS ha messo a disposizione un fac simile di dichiarazione per richiedere l’indennità di 150 euro ex . |
L’INPS ricorda che l’indennità una tantum di 200 euro ex art. 31 del DL 50/2022 spetta anche ai lavoratori dipendenti la cui retribuzione del mese di luglio 2022 risulti azzerata in virtù di eventi tutelati, quali, ad esempio, la sospensione del rapporto di lavoro per CIGO, CIGS, ASO e CISOA.
Sul punto, viene precisato che tra gli eventi tutelati sono ricompresi anche:
● l’aspettativa sindacale ex L. 300/70
● la sospensione dall’esercizio delle professioni sanitarie in caso di inadempimento dell’obbligo vaccinale (prevista dall’art. 4 comma 4 del DL 44/2021);
● le ipotesi di aspettativa o congedo, comunque denominate, previste dai CCNL di settore.
L’INPS specifica, inoltre, che l’indennità di 200 euro spetta anche ai lavoratori che, seppure destinatari dell’esonero dello 0,8% (ex art. 1 comma 121 della L. 234/2021), in relazione a contratti di lavoro iniziati prima del 24 giugno 2022, non abbiano in concreto beneficiato di tale esonero in virtù di un abbattimento totale della contribuzione datoriale e di quella a carico del lavoratore. Sul punto, l’Istituto
richiama l’art. 4 comma 3 della L. 381/91 – che prevede la riduzione a zero delle aliquote complessive della contribuzione per l’assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale dovute dalle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate – e l’art. 4 comma 3-bis della medesima legge, in forza della quale è prevista una specifica agevolazione contributiva, pari al 95% della contribuzione dovuta sia dal datore di lavoro che dal lavoratore.
Ciò premesso, l’INPS afferma che il datore di lavoro può provvedere a riconoscere l’indennità una tantum di 200 euro anche ai lavoratori che non l’abbiano percepita con la retribuzione di luglio 2022, nonostante ne avessero diritto, ad esempio con riferimento alle fattispecie sopra richiamate ovvero per motivi gestionali determinati (ad esempio la tardiva dichiarazione resa da parte del lavoratore), trasmettendo un flusso regolarizzativo sulla competenza del mese di luglio 2022 entro e non oltre il 30 dicembre 2022.
Invece, i datori di lavoro agricoli, esclusivamente per gli OTI per i quali ricorrono le condizioni sopra indicate dovranno valorizzare l’elemento “TipoRetribuzione” con il “CodiceRetribuzione” “9”, nei flussi di competenza del mese di luglio 2022 e trasmetterlo entro il 30 novembre 2022.