L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 500 del 12 ottobre 2022 riguardante il contributo straordinario contro il caro bollette.
Il quesito concerne le modalità di quantificazione della base imponibile del contributo straordinario, introdotto dal cosiddetto decreto Ucraina, modificato dal decreto legge 17 maggio 2022, n. 50 e convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 dovuto nell’anno 2022 dalla società risultante dalla fusione (per incorporazione) tra due società che, per la tipologia di attività, in considerazione del fatto che questa è svolta nel territorio dello Stato italiano, sarebbero in linea di principio tenute al versamento del predetto contributo contro il caro bollette.
Ai fini che qui interessano, giova ricordare che ai sensi dell’art. 2504-bis, primo comma, del codice civile. nella sua attuale formulazione, la società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusion.
L’art. 37 del richiamato decreto legge n. 21 del 2022, al fine di contenere per le imprese e i consumatori gli effetti dell’aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico, ha previsto, per l’anno 2022, l’applicazione di un contributo a titolo di prelievo straordinario, dovuto una tantum, a carico dei produttori, importatori e rivenditori di energia elettrica, di gas nonché di prodotti petroliferi.
Il predetto contributo è dovuto sull’incremento del saldo tra le operazioni attive e passive IVA, risultanti dalla Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA (LIPE), del periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto al saldo delle medesime operazioni del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021. Detto contributo straordinario è stabilito nella misura del 25% dell’anzidetto incremento e si applica se l’incremento stesso è superiore al 10% e a euro 5.000.000.
Con la circolare n. 22/E del 2022 è stato precisato che se il soggetto tenuto al versamento del contributo ha iniziato l’attività nel corso del primo periodo di riferimento (1° ottobre 2020 – 30 aprile 2021), ad esempio il 1° gennaio 2021, ai fini del calcolo del prelievo una tantum, è necessario confrontare dati omogenei, prendendo come termini di confronto i dati desumibili dalle LIPE riferibili al periodo 1°
gennaio 2021-30 aprile 2021 e raffrontarli con i dati relativi al periodo 1° gennaio 2022-30 aprile 2022. Con il citato documento di prassi è stato, quindi, chiarito che nell’ipotesi di società neocostituite, ai fini della determinazione dell’incremento del saldo tra operazione attive e passive IVA indicati nelle LIPE, è opportuno operare un raffronto tra dati riferiti a periodi di comparazione di durata omogenea.
Ciò posto, nel caso di specie il soggetto su cui ricade l’obbligo di versamento del contributo una tantum contro il caro bollette è la società incorporante, soggetto giuridico che, a partire dalla data di efficacia giuridica dell’operazione di fusione per incorporazione subentra nelle posizioni soggettive (attive e passive) facenti capo all’incorporata, ivi comprese quelle rilevanti all’imposta sul valore aggiunto e, più in particolare, quelle che assumono rilievo.
Pertanto, ai fini della quantificazione di quest’ultimo, rileverà l’incremento del saldo aggregato tra le operazioni attive e passive IVA, risultanti dalle LIPE, delle due società partecipanti alla fusione, riferito al periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto al saldo aggregato tra le operazioni attive e passive IVA, riportati nelle LIPE, riferito al periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021.
In altri termini, nel caso di specie, ai fini del conteggio della variazione del saldo aggregato tra le operazioni attive e passive IVA riferito ai due periodi di comparazione, tenendo conto del fatto che l’operazione di fusione in questione produce i suoi effetti dal 1°gennaio 2022, sarà necessario quantificare:
● il saldo tra l’ammontare complessivo delle operazioni attive e passive IVA, emergenti dalle LIPE presentate dalle due società per il periodo dal 1° ottobre 2021 fino al 31 dicembre 2021 (periodo ante fusione), a cui andrà sommato il saldo delle operazioni attive e passive IVA risultanti dalle LIPE, presentate dalla società incorporante, riferibili al periodo dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022 (post fusione);
● il saldo tra l’ammontare complessivo delle operazioni attive e delle operazioni passive IVA, risultanti dalle LIPE, presentate da entrambe le due società riferite al secondo periodo di confronto ovvero dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021 (periodo ante fusione).
Conseguentemente, qualora dal confronto tra i due saldi aggregati, come sopra individuati, riferibili ai due periodi di comparazione (omogenei i termini di durata) emerga uno scostamento pari o superiore al 10% e di ammontare superiore a 5 milioni di euro, la società incorporante dovrà calcolare il contributo dovuto ed effettuare il versamento.