Con la circolare 111 del 07/10/2022, l’INPS ha fornito le istruzioni operative ai fini del riconoscimento dell’indennità una tantum di 200 euro ai lavoratori dipendenti che non hanno potuto ricevere l’indennità nel mese di luglio 2022.
Si premette che l’art. 22 comma 1 del DL 115/2022:
• ha esteso l’indennità una tantum di 200 euro ex art. 31 del DL 50/2022 anche ai lavoratori con rapporto di lavoro in essere nel mese di luglio 2022
• e che fino alla data di entrata in vigore del DL Aiuti” non hanno beneficiato dell’esonero dello 0,8% della quota IVS a carico del lavoratore (di cui all’art. 1 comma 121 della L. 234/2021) poiché interessati da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall’INPS;
• prevede che l’indennità deve essere riconosciuta, in via automatica e dietro la presentazione di un’apposita dichiarazione del lavoratore, per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata nel mese di ottobre 2022.
In merito a tale disposizione, l’INPS precisa che la retribuzione nella quale erogare l’indennità una tantum di 200 euro è quella di competenza di ottobre 2022. |
Con riferimento all’ambito soggettivo, viene precisato che i lavoratori interessati devono:
• non essere già stati destinatari delle indennità una tantum di 200 euro di cui agli artt. 31 e 32 del DL 50/2022;
• aver avuto un rapporto di lavoro nel mese di luglio 2022 (anche con un datore di lavoro diverso da quello attuale);
• essere in forza nel mese di ottobre 2022
• essere stati destinatari di eventi – con indennità mensile erogata entro i limiti di cui all’art. 1 comma 121 della L. 234/2021 – con copertura figurativa integrale dall’INPS fino alla data del 18 maggio 2022 (a causa della quale non hanno beneficiato dell’esonero dello 0,8% della quota IVS a carico del lavoratore). Gli eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall’INPS devono sussistere dal 1° gennaio 2022 e fino alla data del 18 maggio 2022 (data di entrata in vigore del DL 50/2022).
Tali eventi possono inoltre essere sorti in data antecedente il 1° gennaio 2022 e proseguiti in data successiva al 18 maggio 2022.
Ai fini dell’erogazione il dipendente deve presentare al datore di lavoro che provvede all’erogazione dell’indennità una tantum di 200 euro una dichiarazione nella quale attesti:
• di non beneficiare dell’indennità di 200 euro introdotta dagli artt. 31 e 32 del DL 50/2022;
• di essere stato destinatario di eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall’INPS nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 18 maggio 2022;
• di essere consapevole di non avere diritto all’indennità erogata nel mese di ottobre 2022, laddove già destinatario della stessa con erogazione d’ufficio da parte dell’Istituto
Al fine di recuperare l’indennità anticipata al proprio dipendente, i datori di lavoro – nella denuncia di competenza del mese di ottobre 2022 – valorizzeranno all’interno di “DenunciaIndividuale”, “DatiRetributivi”, “InfoAggcausaliContrib”:
• il codice già in uso “L031”, nell’elemento “CodiceCausale”;
• il valore “N”, nell’elemento “IdentMotivoUtilizzoCausale”;
• l’anno/mese “10/2022”, nell’elemento “AnnoMeseRif”;
• ’importo da recuperare, nell’elemento “ImportoAnnoMeseRif”.
I datori di lavoro agricoli, invece, per il recupero dell’indennità una tantum riconosciuta ai lavoratori a tempo indeterminato nel mese di ottobre 2022, dovranno valorizzare nelle denunce PosAgri delle competenze del mese di ottobre 2022 il “CodiceRetribuzione” “9”. Per gli elementi “TipoRetribuzione” che espongono il predetto codice dovrà essere valorizzato unicamente l’elemento “Retribuzione” con l’importo dell’indennità una tantum da recuperare.