Entro il 28 ottobre 2022 alla direzione generale Biblioteche e Istituti culturali del ministero per i Beni e le Attività culturali devono essere presentate le richieste per il riconoscimento del tax credit librerie, relative al 2021 esclusivamente online attraverso il portale dedicato al (taxcredit.librari.beniculturali.it/sportello-domande/).
Il credito spetta agli esercenti attività commerciali operanti nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati ed è parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI e TARI con riferimento ai locali dove si svolge la medesima attività di vendita di libri al dettaglio, nonché alle eventuali spese di locazione.
La domanda dovrà indicare la dimensione dell’impresa: micro, piccola, media, grande.
Le istanze relative al 2021 possono essere presentate dalle ore 12 del 15 settembre 2022 e fino alla stessa ora del 28 ottobre 2022, esclusivamente tramite il portale https://taxcredit.librari.beniculturali.it/sportello-domande/ , per il riconoscimento del credito d’imposta introdotto dalla legge di bilancio 2018 (articolo 1, commi da 319 a 321), destinato agli esercenti del settore della vendita al dettaglio di libri, nuovi o usati, in esercizi specializzati.
Il credito d’imposta è destinato agli esercenti di attività commerciali che possiedono i seguenti requisiti: al momento della presentazione della domanda:
● Codice ATECO principale (ricavi prevalenti) risultanti alla CCIAA:
○ 47.61 “Commercio al dettaglio di libri nuovi in esercizi specializzati”
○ 47.79.1 “Commercio al dettaglio di libri di seconda mano”
● sede legale: deve essere situata in Italia o in un paese UE/SEE
● tassazione: è richiesta la residenza fiscale in Italia (o il possesso di una stabile organizzazione)
● ricavi: devono aver realizzato nell’esercizio di riferimento (2021) ricavi dalla cessione di libri (anche usati, in regime del margine o meno) almeno pari al 70% dei ricavi complessivi dichiarati.
Le agevolazioni sono riservate agli esercenti di attività commerciali operanti nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati che:
● abbiano sede legale nello Spazio Economico Europeo;
● siano soggetti a tassazione in Italia per effetto della loro residenza fiscale, ovvero per la presenza di una stabile organizzazione in Italia, cui sia riconducibile l’attività commerciale cui sono correlati i benefici;
● siano in possesso di classificazione ATECO principale 47.61 o 47.79.1, come risultante dal registro delle imprese;
● abbiano sviluppato nel corso dell’esercizio finanziario precedente ricavi derivanti da cessione di libri, come disciplinato dall’articolo 74, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, ovvero, nel caso di libri usati, dall’articolo 36 del Decreto Legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, e successive modificazioni, pari ad almeno il 70% dei ricavi complessivamente dichiarati.
Gli esercenti che operano nella vendita al dettaglio di libri nuovi e usati potranno accedere al credito d’imposta nella misura massima di € 20.000 per gli esercenti di librerie indipendenti e di € 10.000 per le librerie ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite.
Il credito d’imposta è parametrato con riferimento al singolo punto vendita e alle seguenti voci:
a) imposta municipale unica – IMU;
b) tributo per i servizi indivisibili – TASI;
c) tassa sui rifiuti – TARI;
d) imposta sulla pubblicità;
e) tassa per l’occupazione di suolo pubblico;
f) spese per locazione, al netto IVA; g) spese per mutuo;
h) contributi previdenziali e assistenziali per il personale dipendente.
Le voci sopra elencate sono da riferirsi agli importi dovuti nell’anno precedente alla richiesta di credito di imposta.
Chiusa la finestra temporale per la presentazione delle istanze e conclusa la fase di verifica e controllo, la direzione generale Biblioteche e istituti culturali trasmetterà all’Agenzia delle entrate i dati degli esercenti ai quali è stato riconosciuto il credito d’imposta, con i relativi importi attribuiti, e pubblicherà sul proprio sito l’elenco dei beneficiari approvato con decreto direttoriale.
Da quel momento il tax credit potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione tramite F24 presentato attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, dal 10 del mese successivo a quello in cui la direzione generale ha notificato ai beneficiari (e quindi dalla pubblicazione del suddetto elenco) l’ammontare del contributo spettante.