Con 178 voti favorevoli, nessuno contrario e 13 astensioni, il Senato, il 20 settembre, ha definitivamente approvato la legge di conversione (con modifiche) del DL n. 115/2022 (cd. “Decreto Aiuti-bis”), esaminato nella stessa giornata dalle Commissioni riunite Bilancio e Finanze.
In sede di conversione del Decreto Aiuti bis (D.L. n. 115/2022) è stato approvato un emendamento che ridefinisce la responsabilità solidale tra cedente e cessionario in relazione alle opzioni per la cessione dei bonus edilizi.
LA SITUAZIONE PREVIGENTE
L’art. 121 del DL n. 34/2020, commi 4, 5 e 6 ante modifica, prevedevano che:
– i fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d’imposta ricevuto;
– l’Agenzia delle entrate nell’ambito dell’ordinaria attività di controllo procede, in base a criteri selettivi e tenendo anche conto della capacità operativa degli uffici, alla verifica documentale della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta;
– in assenza dei requisiti che danno diritto alla detrazione, l’Agenzia Entrate provvede a recuperare l’importo corrispondente alla detrazione non spettante maggiorato degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo (art. 20, D.P.R. n. 602/1973) e delle sanzioni per utilizzo di crediti di imposta in misura superiore a quella spettante, ovvero inesistenti (art. 13 D.Lgs. n. 471/1997).
– il recupero dell’importo è effettuato nei confronti del soggetto beneficiario delle originarie detrazioni.
Restava ferma:
– in presenza di concorso nella violazione, l’applicazione della norma per cui, ove più persone concorrono in una violazione, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta (art. 9, c. 1, D.Lgs. n. 472/1997);
– la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell’importo maggiorato di sanzioni e interessi.
LE MODIFICHE DEL DL AIUTI – BIS
La norma nella versione post conversione del decreto Aiuti bis, prevede che:
→ la responsabilità solidale col contribuente del fornitore (per lo sconto in fattura) o del cessionario rimane sempre applicabile in presenza di concorso nella violazione per dolo o colpa grave
→ negli altri casi (di colpa “lieve” o assenza di colpa) la responsabilità solidale è esclusa:
■ senz’altro per i crediti acquisiti secondo le disposizioni del Decreto Antifrodi (cioè acquisiti dal 12/11/2022 in poi): si tratta delle operazioni per le quali si è acquisito il visto di conformità e le asseverazioni/attestazioni appositamente previste (co. 1-ter dell’art. 121, DL n. 34/2020)
■ per i crediti sorti prima del 12/11/2021: ove il cedente, diverso dai soggetti “qualificati” (banche/intermediari finanziari, società di un gruppo bancario, e imprese di assicurazione) “e che coincida col fornitore”, acquisisca, ora per allora, la documentazione sopra citata. In sostanza, la norma pare agevolare i fornitori che si trovano ancora “in pancia” dei crediti che non hanno saputo smobilizzare per timore, da parte del potenziale acquirente, della responsabilità solidale.