Con il messaggio n. 2905/2022 di ieri, l’INPS ha reso noto che le domande per il c.d. “bonus psicologo 2022” potranno essere presentate a partire dal 25 luglio e fino al 24 ottobre 2022.
La domanda potrà essere presentata esclusivamente in via telematica accedendo al servizio “Contributo sessioni psicoterapia” del sito dell’Istituto (raggiungibile al seguente percorso: “Prestazioni e servizi”, “Servizi”, “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”), ovvero avvalendosi del Contact Center Integrato.
Si ricorda che il bonus è stato introdotto con l’art. 1-quater comma 3 del DL 228/2021 e attuato con il DM del 31 maggio 2022 ed è volto a sostenere le spese di assistenza psicologica dei cittadini che, nel periodo delicato della pandemia e della correlata crisi economica, hanno visto accrescere le condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica.
L’INPS ha dettato le indicazioni di carattere operativo con la circ. n. 83/2022, nella quale sono stati analizzati, tra l’altro, i requisiti ai fini dell’accesso al bonus. Nel dettaglio, il soggetto, al momento della presentazione della domanda, deve essere:
-Residente in Italia;
-In possesso di un ISEE in corso di validità, ordinario o corrente, non superiore a 50.000 euro.
Sempre con la circ. n. 83/2022, l’INPS ha precisato che al termine del periodo stabilito per la presentazione delle domande saranno stilate le graduatorie per l’assegnazione del beneficio, distinte per Regione e Provincia autonoma, tenendo conto del valore ISEE e dell’ordine di presentazione in caso di parità di ISEE
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