Con la risposta a interpello n. 370 dell’11/07/2022, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che:
-Il nuovo art. 9 ultimo comma del DPR 633/72 introdotto dall’art. 5-septies del DL 146/2021 (conv. L. 215/2021), a decorrere dal 1° gennaio 2022;
-Le prestazioni di trasporto relative ai beni in transito beneficiano della non imponibilità IVA solo se rese nei confronti del titolare del regime di transito.
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