Con le risposte a interpello nn. 371 e 372 del 12/07/2022, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato la natura perentoria del termine per il versamento dell’onere una tantum ai fini del perfezionamento dell’opzione per estendere la durata del regime dei c.d. vecchi impatriati, prevista dall’art. 5 comma 2-bis del DL 34/2019.
La proroga riguarda il beneficio per un ulteriore quinquennio in presenza di requisiti legati alla presenza di un figlio minorenne o alla proprietà di un’unità immobiliare residenziale, concessa, in base al provv. Agenzia delle Entrate 3 marzo 2021 n. 60353, ai soggetti:
-Che siano stati iscritti all’AIRE o, alternativamente, siano cittadini di Stati membri dell’Ue (ovvero i cittadini inglesi, in base a quanto chiarito dalla risposta a interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 172/2022);
-Che abbiano trasferito la residenza prima del 30 aprile 2019;
-Che siano beneficiari, alla data del 31 dicembre 2019, delle agevolazioni per gli impatriati.
L’opzione ex art. 5 comma 2-bis del DL 34/2019 è esercitata mediante versamento dell’onere del 10% o del 5% (a seconda delle condizioni) dei redditi “rilevanti” di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia re relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione; nel caso di lavoratori subordinati, è altresì prevista la presentazione al datore di lavoro di un’apposita richiesta scritta.
Entrambi gli adempimenti devono essere effettuati, a regime, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del primo periodo di fruizione dell’agevolazione; i soggetti per cui tale periodo si è concluso il 31 dicembre 2020, erano tenuti a effettuare il versamento entro il 30 agosto 2021.
Nel caso di specie, delle persone fisiche che, rientrate in Italia prima del 2020, hanno fruito del regime speciale dei c.d. vecchi impatriati di cui all’art. 16 del DLgs. 147/2015 fino al 31 dicembre 2020, non hano però effettuato il versamento in parola entro il termine transitorio del 30 agosto 2021.
In entrambi i casi la questione attiene dunque la possibilità di accedere all’opzione per l’estensione temporale del beneficio effettuando il versamento tardivo dell’imposta sostitutiva.
L’Agenzia evidenzia come, stando alle richiamate disposizioni, l’opzione per la proroga del regime speciale è esercitata mediante versamento dell’imposta di ingresso nei termini previsti.
Ciò premesso, con le risposte nn. 371 e 372, l’Agenzia ritiene che tale mancato adempimento precluda l’applicazione del beneficio in commento, non essendo ammesso il ricorso all’istituto del ravvedimento operoso.
In altre parole, ad avviso dell’Agenzia, i soggetti che, avendo fruito del regime fino al 31 dicembre 2020, non hanno provveduto ad effettuare il versamento dovuto entro il termine del 30 agosto 2021 non possono accedere all’estensione temporale del regime per l’ulteriore quinquennio.