DL Semplificazioni – applicazione del principio di derivazione rafforzata

L’art. 8 della bozza del DL Semplificazioni fiscali modifica l’ambito applicativo del “principio di derivazione rafforzata” ex art. 83 del Tuir.
Si premette che al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico delle piccole imprese, il D.Lgs. n. 139/2015 ha introdotto nel Codice civile un bilancio super semplificato per la categoria delle micro-imprese, ovvero per le società che, ai sensi dell’art. 2435-ter c.c., nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:
-Totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 175.000 euro;
-Ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 euro; e
-Dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità.
Il D.L. 244/2016 ha esteso l’ambito di applicazione del principio di derivazione rafforzata – già in essere per i soggetti che adottavano i principi contabili internazionali – a tutti i soggetti ad eccezione delle micro-imprese, le quali quindi hanno continuato ad applicare l’impostazione giuridico-formale del TUIR.


Sulla questione, è stato evidenziato che in tal modo tra le “micro-imprese” ricadevano le holding poste al vertice di gruppi, soprattutto quelle c.d. statiche, anche molto grandi.
Altra critica mossa nei confronti del nuovo regime delle micro-imprese era relativa all’obbligo di adottare un doppio binario (civilistico – fiscale) che certamente non semplificava, come era invece lo scopo della riforma civilistica, l’attività amministrativa.


In altre parole, ai fini della determinazione dell’IRES, poiché l’impostazione contabile non assumeva rilevanza ai fini impositivi, le micro-impese dovevano ricostruire i componenti reddituali fiscalmente rilevanti in via extracontabile.
Sulla base del dettato letterale dell’art. 83 TUIR, inoltre, anche nel caso in cui la micro-impresa avesse abbandonato le semplificazioni di bilancio ed optato per la redazione del bilancio nelle forme ordinarie, non avrebbe potuto comunque accedere al principio di derivazione rafforzata.
Per evitare la gestione di tale doppio binario, il CNDCEC fin da subito ha suggerito di modificare la disciplina fiscale per permettere alle micro-imprese che intendevano redigere il bilancio in forma abbreviata od ordinaria di applicare, dal punto di vista fiscale, il principio di derivazione rafforzata. Da ultimo in tal senso si segnala anche la circolare di Assoholding n. 1/2022 (paragrafo 4.4).


Derivazione rafforzata per opzione
Venendo incontro alle sopra indicate richieste, il decreto Semplificazioni ha modificato l’art. 83 TUIR escludendo dai soggetti a cui si applica la derivazione rafforzata unicamente le micro-imprese che non hanno optato per la redazione del bilancio in forma ordinaria.
La disposizione prevede l’estensione dell’applicazione del principio di derivazione rafforzata.
In particolare, si prevede che tale principio si applica:

-Oltre che ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali
-Anche ai soggetti diversi dalle micro-imprese di cui all’articolo 2435-ter del codice civile
-Che non hanno optato per la redazione del bilancio in forma ordinaria, i quali redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile.


Tale modifica permetterà quindi alle società che dimensionalmente ricadono nella categoria delle micro-imprese di cui all’art. 2435-ter c.c. di optare per la redazione del bilancio nelle forme ordinarie e quindi di applicare ai fini fiscali la derivazione rafforzata già in essere per i soggetti che applicano i principi contabili italiani e internazionali.
Tale alternativa consentirà di abbandonare il doppio binario civilistico-fiscale con semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi.


Si segnala, inoltre, che l’art. 83, comma 1, TUIR è stato integrato dal seguente periodo:
“i criteri di imputazione temporale di cui al periodo precedente valgono ai fini fiscali anche in relazione alle poste contabilizzate a seguito del processo di correzione degli errori contabili. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica ai componenti negativi di reddito per i quali è scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa di cui all’articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.”.


Pertanto, il principio di derivazione rafforzata è applicabile anche a seguito di correzione di errori contabili, ma nel limite del termine previsto per la presentazione della dichiarazione integrativa vale a dire entro il termine di decadenza dell’azione accertatrice.

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