Con laa interpello n. 313 del 30/05/2022, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che:
–Il soggetto con ridotte o impedite capacità motorie;
–Il quale intende acquistare un veicolo con applicazione dell’IVA al 4% ai sensi della legge 97/86 e del n. 31), Parte II, della Tabella A allegata al DPR 633/72
–Può presentare al cedente, oltre all’atto notorio attestante che nel quadriennio anteriore non abbia beneficiato della medesima agevolazione, la sola copia della patente di guida speciale, in cui sono indicati gli adattamenti, anche di serie, prescritti dalle commissioni mediche locali.
Nel caso di specie un soggetto ha chiesto di fruire dell’aliquota ridotta, producendo la patente speciale nonché la documentazione attestante l’invalidità e l’handicap, benché dalla stessa risultasse l’autonoma deambulazione e il fatto che le capacità motorie fossero normali.
In risposta a tale quesito, è stato evidenziato che:
-Il DM 13 febbraio 2022 ha introdotto, con decorrenza dal 29 gennaio 2022, una semplificazione delle procedure di accesso all’aliquota IVA agevolata per i soggetti con disabilità,
-Consentendo che, in luogo della fotocopia della patente di guida (art. 1 comma 1 lett. a) del DM 16 maggio 1986) e del certificato attestante le “ridotte o impedite capacità motorie” (art. 1 comma 1 lett. b) del DM 16 maggio 1986), potesse essere prodotta soltanto la copia della patente speciale con l’obbligo di adattamenti alla guida.
Nella fattispecie considerata, si è pertanto concluso che l’IVA al 4% si applica alla cessione dell’autovettura nei confronti di un soggetto, che non ne abbia già beneficiato nel quadriennio, munito di patente speciale di categoria BS, ove emerga che sul veicolo devono essere previsti dispositivi di adattamento per la propria disabilità (nella specie, la selezione automatica del rapporto di trasmissione, i comandi azionabili senza togliere le mani dallo sterzo e il dispositivo di assistenza al volante), sempreché gli stessi siano presenti sul veicolo ceduto.