Il Ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato il decreto, emanato di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze che attiva il c.d. bonus psicologo (che è in attesa di pubblicazione in G.U.).
ll beneficio è stato introdotto dall’art. 1-quater, comma 3 del DL n. 228 del 2021 e spetta alle persone in condizione di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, a causa dell’emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica, che siano nella condizione di beneficiare di un percorso psicoterapeutico.
Il beneficio è fruibile per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia presso specialisti privati regolarmente iscritti nell’elenco degli psicoterapeuti, nell’ambito dell’albo degli psicologi, che abbiano comunicato l’adesione all’iniziativa all’ordine professionale di appartenenza.
Gli ordini territorialmente competenti comunicano al Consiglio Nazionale degli Ordini degli Psicologi i nominativi degli aderenti all’iniziativa al fine della formazione dell’elenco nazionale.
Il CNOP trasmette ad INPS l’elenco, consultabile dai beneficiari attraverso il sito INPS, il sito del CNOP ed i siti degli ordini delle regioni e delle province autonome.
Il beneficio è riconosciuto, una sola volta, a favore della persona con un reddito ISEE in corso di validità, ordinario o corrente non superiore a 50.000 euro.
Al fine di sostenere le persone con ISEE più basso, il beneficio è parametrato alle seguenti fasce dell’indicatore della situazione economica equivalente:
– ISEE inferiore a 15.000,il beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 600 euro per ogni beneficiario;
– ISEE compreso tra 15.000 e 30.000 euro, il beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 400 euro per ogni beneficiario;
– ISEE superiore a 30.000 e non superiore a 50.000 euro il beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo di 200 euro per ogni beneficiario.
Come presentare la domanda
La richiesta del beneficio è presentata in modalità telematica all’INPS. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale, INPS ed il Ministero della salute, comunicano tramite il proprio sito internet, la data a partire dalla quale sarà possibile presentare le domande di accesso al beneficio e il periodo di tempo, comunque non inferiore a sessanta giorni, nel quale
presentare la domanda.
L’INPS redige le graduatorie, distinte per regione e provincia autonoma di residenza, e individua i beneficiari sulla base dell’ammontare delle risorse disponibili.
L’INPS comunica, quindi, ai beneficiari l’accoglimento della domanda e associa a ciascun beneficiario un codice univoco, del valore attribuito a scalare.
Il beneficio deve essere utilizzato entro 180 giorni dalla data di accoglimento della domanda.
Decorso tale termine il codice univoco è automaticamente annullato e le risorse non utilizzate sono riassegnate nel rispetto dell’ordine della graduatoria regionale o provinciale, individuando nuovi beneficiari.
Come utilizzare il bonus
Il beneficiario deve comunicare al professionista il proprio codice univoco ai fini della prenotazione.
Il professionista accede alla piattaforma INPS e, verificata la disponibilità dell’importo della propria prestazione, ne indica l’ammontare inserendo la data della seduta concordata.
L’INPS comunica al beneficiario i dati della prenotazione e il beneficiario può disdire la prenotazione qualora non intenda usufruirne.
A questo punto, il professionista, erogata la prestazione, emette fattura intestata al beneficiario della prestazione indicando nella stessa il codice univoco attribuito, associato al beneficiario, e inserisce nella piattaforma INPS: il medesimo codice univoco, la data, il numero della fattura emessa e l’importo corrispondente.
Successivamente l’INPS comunica al beneficiario l’importo utilizzato e la quota residua.
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