Per poter fruire della “proroga” del “bonus tessile e moda” sul periodo d’imposta in corso al 31/12/2021 (periodo 2021, per i soggetti “solari”) è necessario trasmettere apposita istanza telematica entro il 10 giugno 2022.
Il credito d’imposta è pari al 30% del valore delle rimanenze finali 2021 che eccede la media del triennio 2018 – 2020 e potrà essere utilizzato in compensazione entro il 31/12/2022.
Al fine di sostenere le imprese del settore tessile/moda e delle calzature/pelletteria, il DL 34/2020 ha previsto un credito d’imposta nella misura del 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino, eccedente la media del medesimo valore registrato nei 3 anni precedenti a quello di spettanza del beneficio.
Per accedere al credito d’imposta, utilizzabile solo in compensazione nel mod. F24, occorre comunicare detto “incremento di valore delle rimanenze finali di magazzino”, al fine di consentire l’individuazione, nei limiti delle risorse disponibili, della quota effettivamente fruibile del credito.
Per le imprese non soggette a revisione legale (prive di collegio sindacale) la certificazione della consistenza delle rimanenze va resa da parte di un revisore legale dei conti/società di revisione.
La comunicazione va inviata con modalità telematiche, direttamente dal contribuente o tramite intermediario abilitato dal 10 maggio 2022 al 10 giugno 2022, con riferimento al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021.
Il credito è riconosciuto esclusivamente nell’ambito della Sez. 3.1 del “Quadro temporaneo” degli aiuti di stato, senza potersi avvalere dei maggiori massimali previsti dalla Sez. 3.12. La misura agevolativa è stata autorizzata con decisione della Commissione UE C(2021).
La comunicazione da presentare dal 10 maggio al 10 giugno 2022, con riferimento al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021, è stata modificata a seguito dell’approvazione (Provv. del 27/04/2022) del modello di autodichiarazione generale del rispetto dei requisiti del “Quadro temporaneo”.
In particolare, la dichiarazione sostitutiva presente nella prima versione della comunicazione è stata sostituita con una dichiarazione sostitutiva molto semplificata avente ad oggetto unicamente il rispetto dei requisiti previsti dalla Sez. 3.1 del “Quadro temporaneo”.
Pertanto, la dichiarazione sostitutiva contenuta nella versione aggiornata della comunicazione non ha più un effetto “sostitutivo” dell’autodichiarazione generale (che dovrà essere resa utilizzando l’apposito modello recentemente approvato).
Le altre modifiche apportate alla comunicazione sono:
-l’introduzione di appositi campi per indicare l’importo che il beneficiario intende restituire, tramite riduzione del bonus tessile, in caso di fruizione degli aiuti di Stato elencati all’art. 1, co. 13, DL n. 41/2021 in misura eccedente i massimali pro tempore vigenti di cui alle Sez. 3.1 e 3.12 del TF;
-adeguamento nella dichiarazione sostitutiva del nuovo massimale applicabile di cui alla Sez. 3.1 (€. 2.300.000 per i settori diversi da quelli della agricoltura/pesca);
-introduzione di ulteriori codici attività per i quali è riconosciuta l’agevolazione, a seguito dell’estensione dell’ambito soggettivo dell’agevolazione operata dall’art. 3, comma 3, del DL n. 4 del 2022.
BENEFICIARI
Imprese operanti nell’industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori), di cui ai seguenti codici Ateco:
quelli individuati dal DM 27 luglio 2021 (v. RF 102/2021) unitamente ai seguenti codici (aggiunti dall’art. 3, co. 3, DL 4/2022, “Sostegni-ter”) 47.51 “Commercio al dettaglio di prodotti tessili in esercizi specializzati” e 47.71 “Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati”, 47.72 “Commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati”.
CREDITO
“Credito teorico”: assumendo il valore delle rimanenze di magazzino ex art. 92, co. 1, Tuir, per ciascun periodo interessato il credito d’imposta è pari al:
30% della eccedenza di valore tra le rimanenze finali 2021 e la media del medesimo valore registrato nei 3 periodi d’imposta precedenti (2018- 2020).
“Credito effettivo”: un apposito Provvedimento stabilità la percentuale da applicare a tale importo in base delle domande presentate ed alle risorse stanziate (per il credito 2020 è spettato il 64,2944% del bonus “teorico” – Provv. 28/11/2021).
Assenza di incremento: nei singoli periodi, in caso di eventuale assenza di incremento, non spetterà il credito d’imposta. Criteri di valutazione: metodi e criteri (costo specifico, LIFO, ecc.) applicati per valutare le rimanenze finali 2021 devono essere omogenei con quelli utilizzati nei periodi 2018-2020.
ISTANZA
Per la “prenotazione” del credito è prevista la presentazione di una apposita istanza telematica. A tal proposito il Provv. n. 262282 dell’11/10/2021 l’Agenzia ha approvato il modello da utilizzare:
per comunicare l’incremento del valore delle rimanenze finali di magazzino rispetto alla media del triennio precedente che dà diritto al credito d’imposta, per consentire un monitoraggio dell’esborso da
parte dell’Erario.
La comunicazione deve essere inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente o tramite intermediario abilitato a Entratel, entro il 10 giugno 2022.
Nota: entro 5 gg è rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni. La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la comunicazione, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
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