Trasmissione al Sistema TS dei dati sanitari – Ravvedimento e sanzioni

Con la RM 22/E del 23/05/2022, l’Agenzia delle Entrate ha, per la prima volta, esaminato le disposizioni sanzionatore applicabili al caso di omessa/tardiva o errata trasmissione al Sistema tessera sanitaria dei dati sanitari, chiarendo che:
– La specifica sanzione (di €. 100) si applica per ogni singolo documento di spesa errato/omesso/tardivamente inviato

– E’ applicabile il ravvedimento operoso.


Si premette che:
L’art. 3 comma 3 del DLgs. 175/2014, dispone che ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi “precompilata”, gli operatori sanitari quali i medici, gli odontoiatri, le farmacie, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa e gli altri presidi e strutture per l’erogazione dei servizi sanitari sono tenuti a inviare al Sistema tessera sanitaria i dati relativi alle prestazioni erogate;

Con riferimento all’anno 2022, si ricorda che l’art. 7, co. 1, DM 19/10/2020, come modificato dall’art. 2 del DM 2/02/2022, ha previsto le seguenti scadenze:
– 30 settembre 2022 per le spese sostenute nel primo semestre dell’anno 2022;
– 31 gennaio 2023 per le spese sostenute nel secondo semestre dell’anno 2022.


Modalità di trasmissione:

I dati possono essere trasmessi con tre diverse modalità:
-Tramite una pagina web dedicata, con inserimento online di ciascuna singola spesa;
-Con invio telematico di ogni singola spesa (web service sincrono);
-Invio telematico di un file “zip”, contenente un file xml, con uno o più documenti (web service asincrono).


Sanzioni applicabili
L’art. 3 c. 5-bis, DLgs. 175/2014, prevede che in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione al Sistema tessera sanitaria entro la prevista scadenza dei dati relativi alle spese sostenute dai contribuenti, si applica:
-La sanzione di €. 100 per singola “comunicazione” (senza cumulo giuridico, ex art. 12 DLgs. 472/97);
-Con un massimo di €. 50.000.
Tale sanzioni:
-Non si applica se la trasmissione dei dati corretti è effettuata entro i 5 giorni successivi alla scadenza (o alla richiesta dell’Ufficio);
-E’ ridotta a 1/3 (con un massimo di €. 20.000) se è correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza prevista.


I dubbi: non era chiaro se col termine “comunicazione” si dovesse fare riferimento:
-Al singolo documento di spesa contenuto in ciascuna comunicazione;
-Al singolo file delle spese mediche inviato al Sistema tessera sanitaria;
-Alle spese per ciascun codice fiscale inserito.


I CHIARIMENTI
L’Agenzia rilascia un duplice ordine di chiarimenti, entrambi condivisibili.


Sanzione per singolo documento di spesa: il concetto di comunicazione va ricondotto a ciascun singolo documento di spesa errato, omesso o tardivamente inviato al Sistema tessera sanitaria. Non rilevano pertanto:
-Nè il mezzo di trasmissione (file unico o più file);
-Né il numero di soggetti cui i documenti si riferiscono.
Esempio: trasmissione tardiva di 2 file contenenti complessivamente 300 fatture (addebitate a 200 pazienti diversi), la sanzione applicabile è pari a €. 100 x 300 = €. 30.000 (sanzione edittale ridotta a €. 10.000 se il ritardo non supera 60gg).


Ravvedimento operoso: la sanzione è definibile tramite ravvedimento operoso, di cui all’art. 13 del DLgs. 472/97.
Il codice tributo da utilizzare è “8912 – Sanzioni pecuniarie relative all’anagrafe tributaria al codice fiscale alle imposte sui redditi alle imposte sostitutive all’IRAP e all’IVA”.
Esempio: nell’esempio precedente nel caso di trasmissione effettuata con un ritardo:
di 60 gg: opera l’abbattimento a 1/9 della sanzione ridotta a 1/3 (€. 10.000), pari a €. 1.111;
di 90 gg: opera l’abbattimento a 1/9 della sanzione piena (di €. 30.000), pari a €. 3.333;
oltre 90 gg (ed entro il termine d’invio dell’anno successivo): opera l’abbattimento a 1/8 della sanzione piena, pari a €. 3.750 e così via.


CONSIDERAZIONI
L’Agenzia chiarisce, dunque, per la prima volta, che all’istituto trova applicazione il ravvedimento operoso, con concetto che deve ritenersi esteso a tutte le trasmissioni telematiche richieste per la predisposizione del mod. 730/Redditi precompilato.
Si noti che l’unica espressione di prassi nel merito (CM 6/2015) era stata di parere contrario, in relazione all’invio telematico dei mod. CU, giustificando l’esclusione dalla incompatibilità della “tempistica prevista” per il loro invio e l’utilizzo per l’elaborazione della precompilata. Se per i mod. CU il concetto era ritenuto superato in virtù della “valenza dichiarativa” assunta da tali modelli (a seguito alla soppressione del mod. 770 Semplificato), la questione rimaneva per quanto riguardava tutte le altre comunicazioni telematiche per la predisposizione della precompilata: comunicazione degli amministratori per le ristrutturazioni su parti comuni condominiali, spese funebri, spese universitarie, ecc.
Infatti, se da un lato il ravvedimento è stato ampiamente esteso (L. 190/2014, e, in ultimo, art. 10-bis DL 124/2019), la questione atteneva al fatto se le comunicazioni dovessero avere una valenza “fiscale” (dunque ravvedibili) o meno (come avvenuto per le prime comunicazioni LIPE, escluse dal ravvedimento perchè l’Agenzia le riteneva adempimento “non fiscale”, in quanto assolto ai fini di
comunicare alla UE il volume delle operazioni nazionali).
Se la finalità delle citate comunicazioni è evidentemente fiscale (ciò bastava a sgombrare qualsiasi dubbio sull’applicazione dell’istituto), l’Agenzia delle entrate è opportunamente intervenuta a chiarire l’applicabilità dell’istituto del ravvedimento operoso.
Dunque anche l’amministratore di condominio che dovesse incorrere nell’omissione potrà applicare il ravvedimento operoso calcolato su ciascun intervento non comunicato telematicamente, utilizzando il medesimo codice tributo 8912 ed i medesimi criteri di cui sopra.

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