Detrazione anti – barriere architettoniche: primi chiarimenti Agenzia

Con tre risposte a interpelli del 23/05/2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti sulla detrazione 75% IRPEF/IRES ex art. 119-ter del DL 34/2020 per gli interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche.
La richiamata disposizione prevede una detrazione per le spese:
– Direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche (che rispettano i requisiti previsti dal DM 236 del 14/06/1989);
– Documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022.


Tale detrazione – come chiarito nella risposta a interpello 291 del 23/05/2022 – si ripartisce in cinque quote annuali di pari importo e si aggiunge alla detrazione IRPEF del 50% prevista dall’art. 16-bis comma 1 lett. e) del TUIR, che deve essere ripartita in dieci quote annuali.


Ne deriva che:
– Per le spese sostenute al di fuori dell’esercizio di impresa (principio di cassa)

– E’ possibile:
<Beneficiare della detrazione IRPEF del 50% di cui all’art. 16-bis comma 1 lett. e) del TUIR con riguardo alle spese sostenute nel 2021

<E della detrazione IRPEF del 75% per le spese sostenute nel 2022 anche se riguardano il medesimo intervento e indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui i pagamenti si riferiscono.


Viene inoltre chiarito – risposta a interpello 293 del 23/05/2022 – che, rispetto al superbonus110%, la fruizione dell’agevolazione non è subordinata all’esecuzione di altri interventi.


Nel caso di un intervento di abbattimento delle barriere architettoniche avviato nel 2021, pertanto, per le spese sostenute nel 2022, un soggetto che non è titolare di reddito d’impresa può:
Continuare a beneficiare del superbonus del 110% nel limite di spesa pari a 96.000 euro, comprensivo anche delle spese sostenute nel 2021 per il medesimo intervento;
Fruire della detrazione del 75% di cui all’art. 119-ter del DL 34/2020 (nel caso di un edificio unifamiliare, entro il limite di 50.000 euro).


Ove nel 2022 vengano realizzati nuovi interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, indipendenti rispetto a quelli “trainati” nel superbonus 110% avviati nel 2021, invece, un soggetto che non è titolare di reddito d’impresa può beneficiare alternativamente:
-Del bonus barriere del 75%, entro i previsti limiti di spesa;
-Del superbonus del 110%, di cui all’art. 119 del DL 34/2020, nel limite di spesa previsto di 96.000 euro, a condizione che tali interventi trainati siano effettuati congiuntamente agli interventi “trainanti”.


LIMITE DI SPESA
L’agevolazione spetta nella misura del 75% su un tetto massimo di spese documentate sostenute per gli interventi agevolati pari a:
-50.000 euro per gli interventi negli edifici unifamiliari (villette e simili) o per quelli nelle singole unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
-40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio se è composto da 2 a 8 unità immobiliari;
-30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio se è composto da più di 8 unità immobiliari.

Al pari di quanto previsto per il Superbonus110%. si chiarisce che:
-Quando gli interventi hanno per oggetto parti comuni di edifici
-La determinazione dei tetti massimi di spesa segue una logica per scaglioni.

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