Con la CM 18/E del 25/05/2022, l’Agenzia delle Entrate analizza gli elementi peculiari degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) per il periodo d’imposta 2021, che si caratterizzano per poche modifiche rispetto a quelli dell’anno scorso, con cui si pongono in sostanziale continuità.
ll processo evolutivo e di aggiornamento dello strumento, come nel 2020 (CM 6/E/2021) ha dovuto tener conto degli effetti di natura straordinaria della crisi economica e dei mercati conseguente all’emergenza sanitaria, e quindi, a prevedere per l’annualità 2021 ulteriori ipotesi di esclusione dell’applicabilità. In sostanza, rappresenta la logica prosecuzione del percorso metodologico intrapreso lo scorso anno, mantenendo però ferme le indicazioni fornite nei tre anni precedenti di vita del giovane strumento di compliance, che hanno ampiamente chiarito i meccanismi di funzionamento.
In relazione agli interventi straordinari, l’Agenzia ricorda che l’obiettivo che ha maggiormente caratterizzato le lavorazioni degli ISA degli ultimi due anni è stato quello di intercettare, come previsto dall’art. 148 del DL 34/2020, gli effetti di natura straordinaria della crisi economica e dei mercati conseguente al perdurare dell’emergenza da COVID-19.
Con il DM 29/04/2022 sono stati quindi approvati i correttivi che adeguano il funzionamento degli indicatori elementari agli effetti negativi determinatisi per effetto dell’emergenza sanitaria.
NUOVE CAUSE DI ESCLUSIONE CAUSA COVID
Sono state introdotte nuove cause di esclusione riferite ai soggetti che più hanno subito gli effetti economici negativi indotti della pandemia, “recuperandole” da quanto era già stato previsto l’anno scorso. Con i DM 21/03/2022 e 29/04/2022 è stato previsto che gli ISA non trovino applicazione per i contribuenti che:
– hanno subito una diminuzione dei ricavi (art. 85, co. 1, Tuir, esclusi quelli di cui alle lett. c), d) ed e)) o dei compensi (art. 54, co. 1 Tuir) di almeno il 33% nel periodo d’imposta 2021 rispetto al periodo d’imposta 2019 (periodo “pre-pandemico”)
– hanno aperto la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019;
– esercitano, in maniera prevalente, le attività economiche individuate da specifici codici attività.
NOVITA’ MODELLI
Si segnala la presenza nel mod. CG61U (intermediari del commercio) dell’informazione relativa alle “Deduzioni forfetarie art. 66, co.4, T.U.I.R.” richiesta nel rigo C55 del Quadro C “Elementi specifici dell’attività”; finalizzato a determinare correttamente il calcolo dell’indicatore di anomalia “Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi, al netto delle deduzioni forfetarie” (i “costi residuali di gestione” vengono decurtati dell’importo delle deduzioni forfetarie spettanti a tali contribuenti, ove in regime di contabilità semplificata).
Per alcuni modelli è, poi, stato introdotto il quadro E “Dati per la revisione”, con cui sono richieste ulteriori informazioni, non rilevanti ai fini del calcolo dell’ISA 2022, ma utili per le attività di analisi correlate alle evoluzioni degli indici futuri.
REGIME PREMIALE
Infine, riguardo al regime premiale, il documento di prassi rimanda alle indicazioni contenute nel Provv. 27/04/2022 con cui sono state individuate le condizioni in presenza delle quali vengono riconosciuti i benefici premiali previsti per il periodo d’imposta 2021.
Si ricorda che tali benefici riguardano:
- l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50mila euro annui relativamente all’Iva e per un importo non superiore a 20mila euro annui relativamente alle imposte dirette e all’Irap
- l’esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 50mila euro annui
- l’esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative prevista dall’articolo 30 della legge n. 724/1994, anche ai fini di quanto disposto dall’articolo 2, secondo periodo del comma 36-decies, del Dl n. 138/2011
- l’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici (articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, Dpr n. 600/1973, e articolo 54, secondo comma, secondo periodo, Dpr n. 633/1972)
- l’anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l’attività di accertamento previsti dall’articolo 43, comma 1, del Dpr n. 600/1973, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall’articolo 57, comma 1, del Dpr n. 633/1972
- l’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo (articolo 38, Dpr n. 600/1973), a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.
In caso di multiattività, per accedere alle suddette agevolazioni è necessario che:
ove il contribuente consegua redditi di impresa e di lavoro autonomo, applichi gli indici per entrambe le categorie reddituali
ove il contribuente applichi 2 diversi indici (o il medesimo indice applicato sia per l’attività di impresa che per quella di lavoro autonomo), il punteggio attribuito per ognuno di essi, anche sulla base di più periodi d’imposta, sia pari o superiore a quello minimo individuato per l’accesso ai benefici.