L’art. 18 del DL 50/2022 prevede nuovi contributi a fondo perduto a favore delle piccole e medie imprese danneggiate dalla crisi Ucraina.
Le risorse a disposizione ammontano 130 milioni di euro (gestiti dal Ministero dello Sviluppo Economico).
I contributi spettano esclusivamente alle piccole e medie imprese, diverse da quelle agricole, che hanno realizzato negli ultimi 2 anni operazioni di vendita di beni o servizi, compreso l’approvvigionamento di materie prime e semilavorati, con l’Ucraina, la Federazione russa e la Bielorussia, pari almeno al 20% del fatturato aziendale totale.
Per avere diritto al contributo, le imprese, inoltre, devono:
– Aver subito, nell’ultimo trimestre precedente l’entrata in vigore del decreto, un incremento del costo di acquisto medio per materie prime e semilavorati di almeno il 30% rispetto alla media dello stesso periodo del 2019 (ovvero, per le imprese costituite dal 1° gennaio 2020, rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell’anno 2021);
– Aver subito nel corso del trimestre antecedente l’entrata in vigore del decreto legge un calo di fatturato di almeno il 30% rispetto allo stesso periodo del 2019.
L’importo del contributo a fondo perduto, che, per singolo beneficiario, non può essere superiore a 400.000 euro, è determinato applicando alla differenza tra l’ammontare medio dei ricavi relativi all’ultimo trimestre precedente l’entrata in vigore del decreto e l’ammontare dei medesimi ricavi riferiti al corrispondente trimestre del 2019 le seguenti percentuali:
– 60%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 non superiori a 5 milioni di euro;
– 40%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a 5 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro.
Per le imprese costituite dal 1° gennaio 2020 il periodo di imposta di riferimento è quello relativo all’anno 2021.
Nel caso in cui le risorse stanziate non siano sufficienti a soddisfare tutte le istanze ammissibili, il contributo sarà ridotto in modo proporzionale.
È demandato ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico il compito di definire le modalità attuative di erogazione delle risorse, compreso il termine di presentazione delle domande, nonché le modalità di verifica del possesso dei requisiti da parte dei beneficiari, anche tramite sistemi di controllo delle autodichiarazioni delle imprese.