Nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 12 maggio 2022 è stato pubblicato il decreto 29 aprile 2022 del Ministero dell’Economia e delle Finanze riguardante l’approvazione del modello di dichiarazione dell’imposta di soggiorno.
Con il DM 29/04/2022 (pubblicato sul sito delle FInanze e in attesa di pubblicazione in GU), è stato approvato il modello di dichiarazione dell’imposta di soggiorno, le istruzioni per la compilazione e le specifiche tecniche di trasmissione.
La dichiarazione relativa all’anno d’imposta 2020 deve essere presentata unitamente alla dichiarazione concernente l’anno d’imposta 2021, vale a dire entro il 30 giugno 2022.
Il modello dovrà essere utilizzato:
dai gestori delle strutture ricettive per la dichiarazione relativa all’imposta di soggiorno ex art. 4 del DLgs. 23/2011 e al contributo di soggiorno previsto a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive di Roma Capitale introdotto dall’art. 14 comma 16 lettera e) del DL 78/2010;
dai soggetti che incassano il canone o il corrispettivo, ovvero che intervengono nel pagamento dei canoni o corrispettivi relativi alle cosiddette locazioni brevi, ai sensi dell’art. 4 del DL 50/2017.
La dichiarazione deve essere presentata, ai sensi del comma 1-ter dell’art. 4 del DLgs. 23/2011 e del comma 5-ter dell’art. 4 del DL 50/2017 cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo.
Il DM 29 aprile 2022 prevede che la dichiarazione relativa all’anno d’imposta 2020 debba essere presentata unitamente alla dichiarazione concernente l’anno d’imposta 2021, quindi entrambe entro il 30 giugno 2022.
Il modello comprende un riquadro denominato “Versamenti”. Nel campo “Estremi del/dei versamento/i” possono essere inseriti i riferimenti dei versamenti effettuati al Comune nell’arco di tutti i trimestri e relativi alle strutture oggetto della dichiarazione ma, sottolineano le istruzioni, esso non deve essere obbligatoriamente compilato.
Il campo “Importo annuale (cumulativo) versato al comune” deve essere invece sempre compilato. In caso contrario, la dichiarazione non viene accettata avvisando l’utente.
L’importo deve essere cumulativo relativamente all’intero anno indicato nella dichiarazione e a tutte le strutture presenti nella dichiarazione. Nel caso in cui il dichiarante compili una dichiarazione multipla, il riquadro versamenti sarà compilato solo nell’ultimo invio e i dati dovranno essere complessivamente riferiti anche a quelli relativi agli invii precedentemente effettuati.
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