Risposte Interpello, agenzia delle Entrate 5 ottobre 2020, nn. 438 e 439
Sono forniti chiarimenti circa la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento della spesa e la corretta determinazione dei costi agevolabili per fruire del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi (articolo 1, commi da 184 a 197, legge 160/2019).
In particolare si fornisce la soluzione in merito alla mancata indicazione nelle fatture di acquisto, e nel contratto di locazione finanziaria, del riferimento normativo di cui alla legge 160/2019 (come richiesta dal comma 195). Sul punto l’agenzia delle Entrate ritiene che le previsioni normative di cui alla legge di Bilancio 2020 risultano nella sostanza equivalenti a quanto previsto dal legislatore nel contesto di altre agevolazioni per gli investimenti in beni strumentali. Viene pertanto richiamato il decreto Mise/Mef 25 gennaio 2016. In ragione della sostanziale equivalenza delle previsioni normative, l’agenzia ritiene che: la fattura sprovvista del riferimento normativo non è considerata documentazione idonea e determina, quindi, in sede di controllo la revoca della quota corrispondente di agevolazione (articolo 10, comma 6, Dm 25 gennaio 2016).
In relazione alle fatture emesse in formato cartaceo, il riferimento all’articolo 1, commi da 184 a 197, della Legge 160/2019, può essere riportato dall’impresa acquirente sull’originale di ogni fattura, sia di acconto che di saldo, con scrittura indelebile, anche mediante l’utilizzo di un apposito timbro.
In relazione alle fatture elettroniche il beneficiario, in alternativa, può: a) stampare il documento di spesa apponendo la predetta scritta indelebile che, in ogni caso, dovrà essere conservata ai sensi dell’articolo 34, comma 6, Dpr 600/1973 (il quale rinvia al successivo articolo 39 del medesimo decreto Iva);
b) oppure realizzare un’integrazione elettronica da unire all’originale e conservare insieme allo stesso con le modalità indicate, seppur in tema di inversione contabile, nella Cm 14/E/2019 (si veda anche la Rm 46/E/2017 e la Cm 13/E/2018).
La predetta regolarizzazione dei documenti già emessi dovrà essere operata, da parte dell’impresa beneficiaria, entro la data in cui sono state avviate eventuali attività di controllo.
Da NT PLUS FISCO – Il Sole 24 Ore