Le associazioni e le società sportive dilettantistiche, ai sensi della Legge annuale per il mercato e la concorrenza (L. 124/17), devono rispettare specifici obblighi di trasparenza in riferimento a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o natura erogati o concessi dallo Stato e da altri soggetti pubblici (regioni, province, comuni, Federazioni Sportive ecc.), qualora nel loro insieme superino in un anno il valore di 10.000 euro.
L’adempimento in questione riguarda quindi l’obbligo di fornire adeguata informativa dell’articolazione e dell’entità dei rapporti intrattenuti tra gli enti sportivi dilettantistici e la Pubblica Amministrazione non aventi carattere generale (es. erogazione liberale priva di vincolo di destinazione) né natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria.
Dall’adempimento in questione sono quindi esclusi tutti i rapporti regolati da apposite leggi di mercato e i rapporti corrispettivi, laddove l’ente sportivo si interfacci con la Pubblica Amministrazione in qualità di “fornitore” di beni o servizi sulla base di un rapporto contrattuale di scambio. Allo stesso modo, inoltre, dovrebbe essere escluso dagli obblighi di rendicontazione in esame anche il contributo del 5×1000 qualora percepito per importi superiori a 20.000 euro, essendo questo soggetto a specifici oneri pubblicitari (redazione e invio del rendiconto al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali). In qualsiasi caso si consiglia a società e associazioni sportive di provvedere alla pubblicazione nei propri siti, portali web o note integrative di bilancio (a seconda del soggetto) anche di tale ultima informazione.
Particolare attenzione dovrà essere fatta in merito alla corretta individuazione dei rapporti oggetto degli obblighi pubblicitari poiché l’adempimento non si limita ai soli contributi in denaro proveniente dalla P.A., bensì anche ai beni in natura e ai benefici economici (es. l’utilizzo gratuito di un velodromo, bike-park o locali della sede sociale di proprietà pubblica). Pertanto, data la loro diversa natura, in sede di valutazione dovranno essere considerati due diversi criteri:
– Principio di cassa per i contributi e le entrate economiche tout-court (riferimento all’esercizio di ricevimento);
– Principio di competenza per i servizi o i beni di cui si fa uso gratuitamente (c.d. beni in natura). In questo caso si dovrà far riferimento all’esercizio di fruizione.
Inoltre, a prescindere dal tipo di esercizio adottato da ciascun ente, la rendicontazione dovrà essere redatta secondo una calendarizzazione annuale (01.01 – 31.12): pertanto, entro il 30.06 dovranno essere pubblicate le informazioni relative ai contributi e altri rapporti con la P.A. percepiti nel periodo 01.01.-31.12.2019.
Qualora quindi per un’ASD o una SSD sussistano questi due requisiti fondanti (aver ricevuto contributi da parte della pubblica amministrazione e che questi superino il valore complessivo annuo di 10.000 euro), entrambi i soggetti avranno l’obbligo di fornite adeguata pubblicità delle erogazioni ricevute nei modi che seguono:
1. le associazioni sportive dilettantistiche dovranno riportare le informazioni di cui sopra nei propri siti web o in analoghi portali (es. social network), in maniera chiara ed esaustiva, di facile comprensione ed accessibilità, entro e non oltre il 30.06.2020 e riferite all’anno 2019;
2. le società sportive dilettantistiche (S.S.D. a R.L.), quali “imprese”, dovranno riportare un’apposita rendicontazione dei vantaggi ricevuti nella nota integrativa al bilancio annuale d’esercizio o consolidato (ove redatto). In questo caso non ha valore il termine sancito per gli enti associativi, essendo il deposito del bilancio da effettuare entro 30 giorni dalla data dell’assemblea di approvazione. Tuttavia, qualora la nota integrativa non venga redatta (bilancio delle “micro imprese”), l’informativa dovrà essere fornita in maniera analoga a quanto previsto per gli enti associativi.
Le informazioni oggetto del presente adempimento sono da fornire preferibilmente in forma tabellare. Dovranno essere riportati i dati identificativi del soggetto erogante, a quanto ammonta il contributo /vantaggio ed una sua breve descrizione ivi indicando anche la data di ricezione o di inizio del periodo di fruizione.
Di particolare rilevanza e di comune interesse è l’analisi del sistema sanzionatorio in caso di mancata, incompleta o erronea rendicontazione. A partire dal 01.01.2020, infatti, qualora non fossero soddisfatti i precedenti obblighi, le associazioni e le società inadempienti potranno ricevere una sanzione amministrativa pecuniaria pari all’1% delle somme ricevute (con importo minimo di 2.000 euro), oltre alla sanzione accessoria dell’adempimento degli obblighi di pubblicazione. Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia provveduto all’obbligo di pubblicazione si applica la sanzione della restituzione integrale di quanto ricevuto a titolo di sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o natura.