Il d.l. introduce tre nuovi principi:
- Il lavoro agile diventa la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle P.A.;
- ai lavoratori del settore privato affetti patologie, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, è riconosciuta la priorità nell’accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in smart working;
- i datori di lavoro sono tenuti a permettere lo smart working ai dipendenti che abbiano nel proprio nucleo familiare un disabile ospitato in un centro riabilitativo chiuso dal provvedimento. Se tale familiare disabile sia un minore, la modalità in smart working non può essere respinta, salvo che questa sia incompatibile con le peculiarità dell’impresa.
Dal 5 marzo 2020, e per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 15 giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno congedo, per il quale è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione. La fruizione di tale congedo è riconosciuta, in modo alternativo, ad ambedue i genitori, per un totale di 15 giorni. Per gli stessi lavoratori beneficiari, è prevista, quale opzione alternativa, la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite di 600 euro. Il numero di giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all’art. 33, c. 3, L. n. 104/1992, viene aumentato di ulteriori complessive 12 giornate per ciascuno dei mesi di marzo e aprile 2020.